PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. In deroga al limite degli abitanti fissato dal comma 1, le frazioni con più di 5.000 abitanti e con una distanza superiore a 10 chilometri dal comune di origine possono essere costituite quali nuovi comuni a condizione che presentino le seguenti caratteristiche:

          a) differenti basi storiche e vocazione economica rispetto al comune di origine;

          b) difficoltà di collegamento al comune di origine con i mezzi pubblici;

          c) gravi disagi nel disbrigo di pratiche relative a uffici pubblici situati nel comune di origine, anche a causa delle difficoltà di collegamento di cui alla lettera b).

      1-ter. Al fine di garantire un adeguato livello dei servizi essenziali nella fase transitoria, i nuovi comuni provvedono a consorziarsi con i comuni di origine per la gestione di tali servizi, secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti».